AUTORIZZAZIONE ALLA PERFORAZIONE DI POZZI PER RICERCA DI ACQUE SOTTERRANEE

1. Qualora la istanza di concessione di acqua presupponga la preventiva ricerca di acque
sotterranee, l’Ufficio instaura un unico procedimento per il rilascio della autorizzazione e per la
successiva concessione.
2. Nel caso di istanza di concessione di acque sotterranee da esercitarsi mediante pozzo, l’Ufficio, ferma restando la disciplina prevista all’art. 95 del RD 1775/33 relativamente alle perforazioni su fondo altrui, autorizza la ricerca dando conto di eventuali osservazioni ed opposizioni e previo sopralluogo qualora questo venga ritenuto necessario dal responsabile del procedimento in considerazione della complessità delle opere realizzande, della loro ubicazione e tipologia. Il sopralluogo viene effettuato previa comunicazione della data fissata al soggetto richiedente la concessione ed a coloro che eventualmente abbiano presentato osservazioni e opposizioni. Dell’esito del sopralluogo viene redatto un verbale contenente il nominativo dei partecipanti alla visita e le eventuali dichiarazioni degli interessati o dei loro rappresentanti. Il verbale è sottoscritto dai partecipanti al sopralluogo. Nei casi in cui l’istanza riguardi perforazioni da effettuarsi nei comprensori di competenza dei Consorzi di Bonifica è necessario
presentare, a cura del richiedente, documentazione/attestazione del competente Consorzio di Bonifica, gestore del servizio irriguo, sull’impossibilità di soddisfare, in toto o in parte, il fabbisogno idrico attraverso le proprie strutture consortili esistenti (si precisa che tale attestazione deve essere rilasciata dal citato consorzio e riferita all’intera superficie interessata dall’irrigazione, non in autocertificazione) ovvero documentazione/attestazione di eventuali altri Enti individuati all’art.24 del Regolamento.
3. Il provvedimento di autorizzazione stabilisce:
a) le modalità di esecuzione degli eventuali assaggi ed indagini preliminari alla perforazione definitiva del pozzo;
b) le modalità di realizzazione della perforazione con particolare riferimento alla profondità massima raggiungibile ed alla/e falda/e captabile/i;
c) il termine da osservarsi per la conclusione dei lavori non può essere superiore a dodici mesi non prorogabile;
d) le cautele da adottarsi per prevenire effetti negativi sull’equilibrio idrogeologico;
e) le cautele da adottarsi per prevenire possibili inquinamenti delle falde;
f) l’eventuale obbligo di installazione di piezometri o altre apparecchiature idonee a rilevare il livello della falda ed a consentire prelievi di campioni di acqua da parte della Amministrazione pubblica.
4. L’autorizzazione alla perforazione del pozzo può essere revocata in qualsiasi momento, qualora la zona venga interessata da fenomeni di dissesto idrogeologico o per esigenze di tutela della risorsa.
5. Ai fini della conclusione del procedimento concessorio l’interessato trasmette all’Ufficio, entro trenta giorni dal termine dei lavori di perforazione e/o comunque alla presentazione dell’istanza di concessione, una relazione integrativa che indica:
a) l’esatta localizzazione della perforazione;
b) la descrizione delle modalità esecutive della perforazione, il diametro e la profondità del pozzo, le quote delle fenestrature, le modalità costruttive delle opere a protezione del pozzo;
c) la stratigrafia dei terreni attraversati;
d) la tipologia e le caratteristiche tecniche della pompa che si prevede di installare;
e) il tipo di falda captata;
f) le modalità di effettuazione ed i risultati di prove di emungimento (di portata a gradini e di pompaggio di lunga durata) finalizzate sia alla determinazione della tipologia idraulica dell’acquifero interessato e dei parametri caratterizzanti il comportamento idrodinamico del sistema messo in pompaggio, sia alla individuazione di eventuali limiti, impermeabili o alimentanti, presenti nell’area di influenza della prova;
g) il regime ed il movimento naturale della falda captata, ove possibile, e la struttura idrogeologica interessata dal pozzo, schematizzata tramite sezioni.
7. Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione alla perforazione comporta il diniego della concessione.
8. Il termine per la conclusione del procedimento di autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee è di 120 giorni.
9. Il termine per il rilascio della concessione è sospeso dalla data di rilascio dell’autorizzazione a quella di ricezione della relazione di cui al comma 5, relativamente all’espletamento della procedura di autorizzazione alla perforazione.