Accesso civico “semplice”concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria

Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 2, c. 9-bis, l. 241/90

 

Accesso civico “semplice” concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria:E’ il diritto di chiunque di richiedere alla Svi.Pro.Re. S.p.A. di Reggio Calabria la pubblicazione di dati, documenti e informazioni per i quali sussiste l’obbligo di pubblicazione, qualora gli stessi non risultino pubblicati (art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013).

La richiesta è gratuita, non deve essere motivata e va indirizzata al Responsabile della prevenzione della corruzione Avv. Alfredo Pepe della Ventura. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo sostenuto per la riproduzione su supporti materiali.

 

Richiesta di accesso agli atti

Per richiedere un atto: Scarica il modulo, compilalo ed invialo all’URP firmato, con la fotocopia del documento in corso di validità, per posta o per pec.

Ti ricordiamo che la richiesta di un atto deve essere giustificata, per legge, da un interesse giuridicamente rilevante, cioè un interesse personale e concreto.

L’URP trasmetterà la tua richiesta al Responsabile del procedimento che valuterà l’accettabilità della richiesta e risponderà direttamente entro i termini di legge.

 

Accesso civico “semplice”

concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria: E’ il diritto di chiunque di richiedere alla Svi.Pro.Re. S.p.A. di Reggio Calabria la pubblicazione di dati, documenti e informazioni per i quali sussiste l’obbligo di pubblicazione, qualora gli stessi non risultino pubblicati (art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013).

La richiesta è gratuita, non deve essere motivata e va indirizzata al Responsabile della prevenzione della corruzione Avv. Alfredo Pepe della Ventura. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo sostenuto per la riproduzione su supporti materiali.

La richiesta può essere presentata con istanza in carta semplice o sul modulo, appositamente predisposto, e presentata tramite:

  • posta elettronica all’indirizzo: amministrazione @ sviprore.it;
  • tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: postacertificata @ pec.sviprore.it;
  • con consegna diretta presso l’Ufficio Protocollo della Svi.Pro.Re. S.p.A. di Reggio Calabria, via A. Cimino n.1a – 89100 Reggio Calabria.

Il Responsabile, dopo aver ricevuto la richiesta, la trasmette al Responsabile di Settore competente per materia e ne informa il richiedente.

Il Responsabile, entro trenta giorni, acquisisce il documento, l’informazione o il dato richiesto e provvede a pubblicarlo nel sito istituzionale della Svi.Pro.Re. S.p.A:  (https://www.sviprore.it) e contemporaneamente comunica al richiedente l’avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale; altrimenti, se quanto richiesto risulti già pubblicato, ne dà comunicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale.

Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa all’inadempimento degli obblighi di trasparenza il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo entro trenta giorni dalla conoscenza della decisione dell’Amministrazione o dalla formazione del silenzio.

 

Modello istanza accesso civico

 

Accesso civico “generalizzato”

concernente dati e documenti ulteriori:E’ il diritto di chiunque di richiedere alla Città Metropolitana di Reggio Calabria l’accesso a dati e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nei limiti previsti dalla legge (art. 5, comma 2, del D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D. Lgs. N° 97/2016).

In conformità alle linee giuda dettate dall’Anac con delibera n° 1309 del 28/12/2016, poiché l’istanza deve identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti, non sono ammesse richieste di accesso civico meramente esplorative volte semplicemente a scoprire di quali informazioni l’Amministrazione dispone, né richieste generiche che non consentono l’individuazione del dato, del documento o dell’informazione. Per quanto concerne la richiesta di informazioni, poiché la richiesta di accesso civico generalizzato riguarda i dati e i documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni resta escluso che, per rispondere a tale richiesta, l’Amministrazione sia tenuta a formare o raccogliere informazioni che non siano già in suo possesso. Pertanto l’Amministrazione non ha l’obbligo di rielaborare i dati ai fini dell’accesso generalizzato, ma deve solo consentire l’accesso ai documenti nei quali siano contenute le informazioni già detenute e gestite dalla stessa.

Nei casi di accesso civico generalizzato il Responsabile del Settore che detiene i dati o i documenti oggetto di accesso provvederà ad istruirla secondo i commi 5 e 6 dell’art. 5 del d. lgs. 33/2013, individuando preliminarmente eventuali controinteressati, cui trasmettere copia dell’istanza di accesso civico. Il controinteressato può formulare la propria motivata opposizione entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, durante i quali il termine per la conclusione resta sospeso; decorso tale termine l’amministrazione provvede sull’istanza. Laddove sia stata presentata opposizione e l’amministrazione decida di accogliere l’istanza, vi è l’onere di dare comunicazione dell’accoglimento dell’istanza al controinteressato e gli atti o dati verranno materialmente trasmessi al richiedente non prima di 15 giorni da tale ultima comunicazione. In base al comma 6 dell’art.5 “il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato”; inoltre “il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall’art. 5-bis”.

In presenza delle esigenze di tutela indicate nell’art. 5 bis l’accesso può essere rifiutato, oppure differito se la protezione dell’interesse è giustificata per un determinato periodo, oppure autorizzato per una sola parte dei dati.

Nelle ipotesi di mancata risposta entro il termine di 30 giorni (o in quello più lungo nei casi di sospensione per la comunicazione al controinteressato), ovvero nei casi di diniego totale o parziale, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione che decide con provvedimento motivato entro 20 giorni. In ogni caso, l’istante può proporre ricorso al TAR ex art. 116 del c.p.a. sia avverso il provvedimento dell’amministrazione sia avverso la decisione sull’istanza di riesame.

In questo caso la richiesta va presentata all’Ufficio relazioni con il pubblico (URP) o al Settore che detiene i dati o i documenti utilizzando il seguente modulo

Modulo richiesta di riesame

Modello istanza accesso civico

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